Il contratto transitorio per i locali commerciali o temporary store
Mag
20

Affitto commerciale inferiore a 6 anni? Sì con i temporary store

Non sempre serve avere il classico mega negozio per avviare un’attività, a volte basta un “temporary store”.

Quando?

Quando deve essere fatto il lancio di un nuovo prodotto da parte di un grande marchio.

Quando in prossimità delle festività si vuole approfittare per vendere un prodotto molto legato alla festa in sé.

O anche prima delle elezioni, quando spuntano i comitati elettorali dei vari candidati.

Le esigenze del commercio moderno hanno portato alla nascita dei cosiddetti “temporary store”.

Già molto diffusi in America e nel Nord Europa, i “negozi temporanei” sono l’ideale per chi magari ha già un’attività, per esempio on line, e vuole solo un periodo di maggiore visibilità off line.

Grazie a esigenze come queste (ma anche tante altre), molti negozi sfitti da tempo ritrovano nuova vita. Il tutto dura in genere un mese o poco più.
Alla fine quelle stesse vetrine si ripresenteranno libere per chi decidesse di affittarle.

Ma come è possibile affittare un locale commerciale solo per pochi mesi, dato che i contratti per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo, prevedono una durata minima di 6 anni più un rinnovo automatico di altri 6?

La legge che regola le locazioni ad uso diverso dall’abitativo è la Legge 392 del 1978.
Il comma 5 dell’articolo 27 di questa legge dice che:
“il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio”.

È prevista, quindi, la possibilità di stipulare un contratto transitorio per uso diverso dall’abitativo, purché si sia in presenza di un’attività che per sua propria natura abbia una durata transitoria e breve.
La norma non ci indica se esista un periodo minimo da rispettare per la durata del contratto, e neanche in che misura valgano le norme generali sul deposito cauzionale. Stessa cosa per la possibilità di recedere e per l’indennità di avviamento.
Si suppone, dunque, che non ci siano limitazioni al riguardo e che l’indennità di avviamento non sia prevista.
Il fatto che la norma specifichi che l’attività debba essere “per sua natura” transitoria, porta a ritenere che la tipologia di contratto in questione non sia prorogabile o rinnovabile. L’esempio classico che solitamente viene riportato è  di un comitato elettorale o quello di una mostra.

Ricapitoliamo.

Si può stipulare un contratto transitorio per uso diverso dall’abitativo a patto che:

  • l’attività da svolgersi sia per sua natura “a termine”
  • non si rinnovi o ristipuli il contratto per la medesima attività con la medesima persona
  • le parti pattuiscano entità del deposito cauzionale e durata del contratto, perché la legge non li prevede.

E i locatori?

Non sono ancora molto pronti all’idea di affittare per periodi molto brevi i locali commerciali.
Il nostro compito, è quello di far comprendere che, in un mercato diverso, flessibilità è la parola d’ordine.

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