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Decreto rilancio: qualche informazione utile

Dopo la conferenza stampa in cui è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il “Decreto Rilancio” (DL 19 maggio 2020 n.34)  è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio.
Abbiamo aspettato quattro giorni dopo l’annuncio, ma effettivamente stiamo parlando di un testo complesso, lungo e che mette a disposizione ingenti somme per sostenere e “rilanciare” l’economia.

Sono stati toccati moltissimi settori ed argomenti, vediamo insieme quali sono le norme che riguardano il settore immobiliare.

Sostegno all’affitto

L’art. 28 del “Decreto Rilancio” prevede un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Chi può chiederlo?
– Tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi o compensi non superiori ai cinque milioni di euro, nel periodo di imposta 2019.
– Le strutture alberghiere indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi registrato nel 2019.
– Gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A quanto ammonta?
Ammonta al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività.
Il credito di imposta ammonta, invece al 30% , nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività.

Per quali mesi di attività può essere richiesto?
Marzo, aprile e maggio. Per le strutture alberghiere, invece per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Nel Decreto Rilancio il credito di imposta per gli affitti è stato esteso a tutte le locazioni commerciali

A quali condizioni?
Il credito d’imposta viene concesso solo nel caso che i soggetti locatari esercenti un’attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, di almeno il 50% in meno rispetto all’anno precedente

È stata inoltre reintrodotta la possibilità di cedere questo credito di imposta (art. 122 del Decreto Rilancio) ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nella Circolare 14/E dell’Agenzia dell’Entrate, i primi chiarimenti sull’utilizzo di questa misura.

Fondo di sostegno alle locazioni

Per mitigare gli effetti economici derivanti dalle misure che sono state necessarie per fronteggiare l’epidemia di Covid – 19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle locazioni è incrementato di ulteriori 140 milioni di Euro per l’anno in corso.

Misure per il comparto edile

Il “Decreto Rilancio” introduce una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

Per quali interventi può essere richiesto e a quanto ammonta?
Il super- bonus, può essere richiesto per i seguenti interventi.
a) Di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie (il cosiddetto “cappotto termico”). La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese di 60.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
b) Sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti, con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza almeno di classe A, a pompa di calore inclusi quelli ibridi e geotermici, abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese di 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e comprende anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
c) Sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti, con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda a pompa di calore inclusi quelli ibridi e geotermici, abbinati alla installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese di 30.000 euro e comprende anche le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
d) Di efficientamento energetico previsti dalla L. 90/2013, che ha convertito in legge il DL.63 del 4 giugno 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascuna opera, a patto che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi su indicati e comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se non fosse possibile conseguire il miglioramento di due classi, basta che si raggiunga la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
e) Di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino all’ammontare complessivo di 48.000 euro e comunque nei limiti di spesa di 2400 euro a kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire fra gli aventi diritto in 5 quote annuali e uguali.
e) Di riduzione del rischio sismico.

Rientrano fra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e le asseverazioni o i visti di conformità richiesti per legge.

Con il super bonus al 110% il Governo punta al rilancio del settore edile

Sono quindi coperti dall’incentivo tutti gli interventi previsti dal sismabonus e dall’ecobonus. 

Scadenza temporale
Il “Decreto Rilancio” prevede che la detrazione del 110% valga per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

A chi spetta?
La detrazione di cui stiamo parlando si applica a:
– condomìni
– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
– agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
– alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per le opere realizzate su immobili posseduti dagli stessi e assegnati in godimento ai propri soci.
Non possono farne richiesta le persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Sconto e cessione del credito d’imposta
I beneficiari della detrazione possono optare per la trasformazione della detrazione stessa in:
– contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha svolto i lavori e da questi recuperato (e recuperabile) sotto forma di credito di imposta.
– credito di imposta, con ulteriore facoltà di cessione ad altri (banche ed intermediari finanziari).
– cessione del credito di imposta in una misura ridotta al 90% ad un’impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza per rischi da eventi calamitosi.

Queste opzioni sono applicabili anche agli interventi di:
1. Recupero del patrimonio edilizio
2. Efficientamento energetico
3. Riduzione del rischio sismico
4. Recupero o restauro della facciata di edifici già esistenti
5. Installazione degli impianti fotovoltaici.

Il credito di imposta, inoltre, può essere utilizzato anche in compensazione sulla base delle rate residue non fruite.

IMU e TARI
Nell’art. 138 del “Decreto Rilancio” si prevede l’allineamento dei termini per la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il 2020 all’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni (31 luglio).

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