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17 dicembre 2018 scadenza TASI a Caserta

Confermata a Caserta la scadenza del 17 dicembre per il pagamento della rata a saldo della TASI per l’anno 2018.
Cerchiamo di ricordare cos’è, chi deve pagarla e perché.

Cos’è la TASI?
La TASI è la Tassa sui servizi indivisibili dei Comuni. I servizi indivisibili sono quelli rivolti alla collettività come l’illuminazione delle strade, la manutenzione delle stesse, i servizi cimiteriali, la protezione civile, la pubblica sicurezza e la vigilanza, per citarne alcuni.

Chi è il soggetto passivo di questa imposta? In sostanza: chi paga?
I possessori di:
– prime case di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9)
– seconde case
– negozi e uffici
– immobili di impresa
– fabbricati rurali da uso strumentale.
Se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario (parliamo quindi di un immobile locato),  l’occupante verserà una cifra pari al 10% del tributo complessivamente dovuto.
Questa ripartizione è quella decisa dal Comune di Caserta, ma per legge può arrivare anche al 30%.

La ripartizione fra proprietario e conduttore viene decisa dai Comuni. a Caserta al conduttore viene richiesto il 10% del tributo dovuto a titolo di TASI

Qual è l’aliquota prevista dal Comune di Caserta?
L’aliquota prevista dal Comune di Caserta è del 2,5%

Qual è la base imponibile?
La base imponibile è la stessa dell’IMU, ovvero il valore della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente deciso dalla legge. A questo valore, va quindi applicata l’aliquota prevista (che, come dicevamo, a Caserta è il 2,5%).

Come si paga?
Mediante il modello F24, in posta, in banca o per via telematica, utilizzando i seguenti codici:
· 3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1 – A/8 – A/9
· 3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
· 3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
· 3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Va ricordato, infine, che in caso di immobili ceduti in comodato di uso gratuito ad un familiare entro il primo grado (quindi genitore/figlio), la base imponibile si riduce del 50%.
Se l’immobile è locato con contratto a canone concordato, l’aliquota si riduce del 25%.

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Immobile abusivo: affitto possibile?

Lo straordinario maltempo delle scorse settimane ha riportato alla ribalta un problema periodicamente ricorrente in Italia: l’abusivismo edilizio.

Sembra che il Belpaese non riesca proprio a liberarsi di questo malcostume, diffuso purtroppo per lo più nelle regioni centro meridionali.

E se generalmente si pensa che possa esserci una sorta di scala di gravità per i vari abusi commessi, riflettendo con onestà (soprattutto sui motivi di tutela della vita delle persone che danno origine a certi divieti) gli abusi edilizi sono tutti gravi.

La necessità di approfondire la questione  è nata, in quanto, uno degli immobili siciliani in cui si è verificata la tragica morte di due famiglie travolte dal fango di un fiume, e che doveva essere demolito, era stato locato e le famiglie che lo occupavano, lo utilizzavano come “Casa Vacanza”.

Come è possibile, ci siamo chiesti, che un immobile considerato completamente abusivo, fosse, non solo ancora lì a 150 mt dal letto del fiume, ma anche concesso in locazione?

Abuso edilizio e contratto di locazione: binomio possibile?

Proviamo a capire qualcosa in più.

Innanzitutto, quando un edificio è abusivo?
Un immobile è considerato abusivo, quando è stato realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa. Si tratta di una situazione insanabile, salvo l’intervento di leggi che vadano a condonare l’abuso.

È possibile che un immobile abusivo venga regolarmente iscritto al catasto (e quindi abbia tutti quei riferimenti – foglio, particella, sub, categoria catastale e finanche la rendita – propri di ogni edificio)?
Sì, è possibile. Il catasto ha rilevanza solo ai fini fiscali e quindi la presenza di un immobile nel catasto non è sinonimo della sua regolarità urbanistica.

La mancanza del certificato di agibilità è sinonimo di abuso edilizio?
Non necessariamente. Il certificato di agibilità è un documento che gli edifici molto vecchi quasi mai hanno, tuttavia,  è possibile produrlo anche molti anni dopo seguendo le procedure di legge.
Il certificato di agibilità, però, non può essere rilasciato per immobili che siano stati costruiti abusivamente e non successivamente sanati (qualora la legge lo consenta).

Quindi, un immobile abusivo (completamente) o contenente un abuso può essere concesso in locazione?
La risposta è sorprendente, ed è sì.

Una casa abusiva si può affittare.

Si fanno poi delle distinzioni a seconda che l’abuso edilizio sia stato o meno comunicato al conduttore, e sia stato o meno fonte di impedimento del godimento  dell’immobile stesso .
Per cui:

  • se l’abuso edilizio viene espressamente indicato nel contratto di locazione firmato dal conduttore, il contratto è valido a tutti gli effetti (c’è il consenso di tutte le parti);
  • se l’abuso viene nascosto, ma determina l’inutilizzabilità del bene (per esempio, è ostativo dell’ottenimento di particolari autorizzazioni), il contratto di affitto è invalido;
  • se l’abuso viene nascosto, ma non determina l’inutilizzabilità del bene, il contratto continua a rimanere valido.

Si può addirittura applicare il canone concordato (con tutti i benefici fiscali che derivano dalla scelta di questa tipologia contrattuale).

Sembra davvero impensabile che l’autore di un abuso edilizio, possa lucrare ulteriormente sul frutto del suo reato eppure in Italia è così.

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2 luglio scadenza per la cedolare secca

Se possiedi una casa affittata e hai optato per la cedolare secca, non dimenticare che il 2 luglio cade la scadenza per effettuare i pagamenti relativi alla cedolare secca.
Parliamo degli importi relativi al saldo per il 2017 e all’acconto per il 2018.
La stessa scadenza è prevista per il versamento dell’Irpef attraverso il modello di pagamento F24 predisposto dall’Agenzia dell’Entrate.

scadenza del saldo e acconto della cedolare secca

Quanto si paga?

Le aliquote della cedolare secca per i redditi da locazione sono queste:

  1. per i contratti liberi 4+4, 21% del canone di locazione annuo.
  2. per i contratti a canone concordato, 10% fino alla fine del 2019, poi ritornerà al 15%

Quali codici tributo vanno utilizzati per il pagamento?

  • 1840: cedolare secca locazioni – acconto prima rata
  • 1841: cedolare secca locazioni – acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: cedolare secca locazioni – saldo

Ricordiamo che la cedolare secca sostituisce le imposte di registro e le imposte di bollo, sia quelle che devono essere versate al momento della registrazione, sia quelle per le annualità successive, le proroghe e le risoluzioni anticipate.
Si può optare per la cedolare secca in ogni momento della vita del contratto e l’opzione vale fino alla scadenza o proroga. In caso di proroga, l’opzione va esercitata nuovamente.
Dal punto di vista soggettivo, la cedolare può essere scelta solo da locatori persone fisiche e solo per conduttori persone fisiche. Restano quindi ancora esclusi dalla legge i contratti ad uso foresteria.

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Proroga-dei-contratti-attenzione-alle scandenze

Fra le procedure da seguire durante la vita di un contratto di locazione c’è la proroga.

È uno degli atti più insidiosi, in quanto, generalmente viene dimenticata dalle parti soprattutto da quando esiste la cedolare secca.

scopriamo Cos’è la proroga

La proroga di un contratto si ha quando, o per legge o per volontà delle parti, si sposta in avanti il termine ultimo della sua scadenza.
Il momento della scadenza, varia a seconda della tipologia di contratto di locazione.
Per i contratti a canone libero la scadenza interviene alla fine dei primi 4 anni; per i contratti a canone concordato, la scadenza interviene al terzo anno, mentre i contratti transitori hanno una durata massima di 18 mesi e terminano automaticamente, quindi in realtà non si può parlare di vera e propria proroga.

La comunicazione all’ Agenzia dell’Entrate

Non basta che le parti siano d’accordo nel voler allungare il contratto, ma occorre che tale volontà sia comunicata all’Agenzia dell’Entrate entro 30 giorni dalla scadenza dello stesso.

Cosa si deve fare?

  1. Se il contratto è in regime di cedolare secca, basta effettuare la comunicazione di proroga mediante o il software telematico dell’Agenzia o mediante compilazione del modello cartaceo (RLI).
    Non si paga nulla, in quanto le imposte di registro sono assorbite dalla cedolare secca, tuttavia la comunicazione è obbligatoria, al punto che, in caso di ritardi si applicano comunque interessi e sanzioni.
  2.  Se il contratto non è in regime di cedolare secca, ma segue la registrazione ordinaria, la proroga si effettua:
    – o attraverso il sistema on line dell’Agenzia dell’Entrate, con pagamento mediante addebito sul conto corrente di chi effettua la registrazione dell’imposta di registro;
    – o mediante pagamento attraverso il modello F24 Elide dell’imposta di registro e la presentazione del modello RLI cartaceo presso gli sportelli dell’Agenzia.

Quanto si paga?

Per chi non opta per la cedolare secca, come dicevamo, va versata l’imposta di registro che è pari al 2% del canone annuo di locazione.

Chi deve pagare?

Il locatore e il conduttore sono obbligati al pagamento in solido della imposta.

Cosa accade se si dimentica di effettuare la proroga?

È possibile effettuare il pagamento in ritardo, pagando però la sanzione sulla imposta non versata e gli interessi.

Consigliamo di segnare sempre in agenda le scadenze dei propri contratti, in modo da ricordare di pagare quanto dovuto e comunicare la proroga all’Agenzia dell’Entrate.
Se non avete voglia di farlo, fatevi assistere da un professionista!

Ti interessa avere maggiori informazioni sulle pratiche post contrattuali? Contattaci mandando una mail a: info@homingimmobiliare.it