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Leasing Immobiliare, la novità del 2016

Il Leasing Immobiliare o locazione finanziaria di “immobile da adibire ad abitazione principale”, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016 (la Legge 28 dicembre 2015 n. 208).

Proviamo a sintetizzare e capire gli elementi salienti di questo nuovo contratto.

Il Leasing Immobiliare è un contratto concluso fra un privato (definito utilizzatore)e una Banca o un intermediario finanziario abilitato (definito concedente), attraverso cui il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire un immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore. Quest’ultimo si impegna a versare al concedente un canone e alla scadenza del contratto avrà la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo di riscatto prestabilito.

si viene a creare un rapporto trilaterale fra il locatore/concedente (la Banca o un istituto finanziario), l’utilizzatore che pagherà il canone e destinerà l’immobile ad abitazione principale e il fornitore che fornisce al concedente l’immobile (vendendolo o costruendolo).

L’immobile viene scelto direttamente dall’utilizzatore presso il fornitore e vengono immediatamente concordate le condizioni di vendita al concedente/locatore.

La società di leasing scelta dall’utilizzatore interviene successivamente, valutando il vantaggio o meno del procedere nell’operazione di acquisto e definendo le condizioni del leasing.

Forma
Per il contratto di leasing immobiliare è richiesta la forma scritta. Se stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso di uso. In caso di registrazione volontaria, l’imposta da applicare è quella in misura fissa di 200,00 €.

Durata
Non è imposta una durata minima del contratto.  Generalmente, va da due a sei anni, ovvero tempo necessario per ammortizzare l’acquisto del bene.

Canone
Per quanto riguarda il canone da pagare, sono previste generalmente, una maxi rata iniziale e una finale. Il canone mensile vero e proprio, dovrà tenere conto della durata del contratto e del costo dell’immobile.

Riscatto
Se l’utilizzatore vuole, alla fine del contratto, potrà riscattare il bene, versando la somma definita nel contratto di leasing. Ad esso si applicheranno imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 €.

Rischi
L’utilizzatore si assume tutti i rischi dell’operazione (compreso il perimento dell’immobile) e a lui spetteranno tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria durante il contratto.

Soggetto passivo
Il soggetto passivo di imposte quali I.M.U., T.A.S.I., TA.R.I. è l’utilizzatore, a decorrere dalla data della stipula.

Agevolazioni fiscali
Sono state previste per chi ha meno di 35 anni e un reddito complessivo non superiore ai 55.000 €.
Ecco quali:

  • I canoni pagati saranno detraibili al 19% dall’imposta lorda (IRPEF) per un importo non superiore agli 8000 €.
  • Il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, sarà detraibile per un importo non superiore ai 20.000 €.
  • Qualora ricorrano le stesse condizioni previste per le agevolazioni “prima casa”, la società di leasing, potrà usufruire di un’imposta di registro pari all’1,5% (più bassa di quella attualmente in vigore per l’acquisto della prima casa).
  • L’imposta ipotecaria e catastale ammonteranno in tutto a 100 €.

Occorrerà attendere un po’ di tempo per andare a verificare nella pratica, la bontà di questo nuovo strumento pensato (ancora una volta) per far “ripartire” il mercato immobiliare e “agevolare” i giovani.