Indennità di avviamento
Lug
03

Oh mamma, devo pagare l’indennità di avviamento!

Indennità di avviamento. O buonuscita. O indennità per la perdita dell’avviamento. Oppure “Oh mamma, devo risarcire l’inquilino per la perdita dell’avviamento”.

Se sei proprietario di un locale commerciale e non ci hai pensato, evidentemente è perché non la conosci.

Quando sei proprietario di un locale commerciale speri ovviamente l’attività di chi ha affittato il tuo locale vada bene, sia fiorente e prospera.
Ma sai anche che per 12 anni la legge non ti permette di cambiare inquilino, di aumentare il canone di locazione (ma di abbassarlo sì!), insomma di intraprendere una strada diversa.

La legge sulle locazioni è molto vecchia. L’anno prossimo entra negli “anta” e se la parte relativa alle locazioni abitative è stata aggiornata nel 1998 (ma sempre dello scorso millennio parliamo!), quella relativa all’uso diverso dall’abitativo, è ferma al 1978.

Altra economia, altro approccio all’affitto.

Se in genere le norme sulle locazioni hanno un occhio di riguardo per la parte debole  (l’inquilino) nel caso di un’attività commerciale si tutela l’attività stessa sopra ogni altra cosa.
Per questo motivo l’art. 34 della L.392/78 prevede che se il locatore voglia dare disdetta secondo le modalità previste dalla legge (art. 28 L. 392/78), deve dare all’inquilino una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, 21 se si tratta di un’attività alberghiera.
Se dopo l’immobile viene locato entro un anno, ad una persona che svolga la stessa attivita, o un’attività affine, gli importi salgono a 36 e 42 mensilità dell’ultimo canone.

Insomma, deve risarcirlo, perché chiedendogli di liberare l’immobile, l’inquilino rischia di perdere tutto il lavoro svolto per far conoscere la sua attività.

Il requisito fondamentale per avere diritto all’indennità di avviamento, è che si svolga un’attività che preveda il “contatto con il pubblico dei consumatori e degli utenti”.

Nei contratti ad uso diverso dall’abitativo, l’indennità di avviamento, quindi:

  1. è dovuta dal locatore se dà disdetta all’inquilino;
  2. è dovuta se l’inquilino ha un’attività al contatto con il pubblico (es. gelateria, bar, negozio di abbigliamento ecc. ecc);
  3. è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone di locazione, 21 in caso di alberghi;
  4. raddoppia se si riaffitta a chi svolge la stessa attività.

Ma adesso arriva quello a cui devi stare ben attento.

L’indennità di avviamento è irrinunciabile.

Per cui:
– anche se non lo scrivi nel contratto è dovuta;
-non puoi far firmare una rinuncia all’inquilino, perché tanto sarebbe nulla.

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