Category: Mondo Immobiliare (91)

Blog Homing Immobiliare Decreto crescita

Con il passaggio al Senato, ieri 27 giugno, è stato convertito in legge il cosiddetto Decreto Crescita (D.L. n.34/2019).

Molte sono le misure racchiuse in questo provvedimento, ma cerchiamo di capire quelle che interessano il settore immobiliare.

Il decreto crescita e le novità per il settore immobiliare
  1. Abolizione dell’obbligo di proroga della cedolare secca.
    Prima della conversione del Decreto Crescita, al momento della proroga del contratto, i locatori avevano l’obbligo di confermare la scelta dell’opzione della cedolare secca. In caso di mancata proroga, erano previste delle sanzioni economiche: 50€ in caso di ritardo inferiore ai 30 giorni rispetto alla scadenza dell’adempimento, 100€ in caso di ritardo superiore ai 30 giorni.
    Eliminando l’obbligo, si elimina anche la sanzione.
  2. Proroga del termine di pagamento dell’IMU e della TASI
    Il termine per il pagamento dell’IMU e della TASI, passa dal 30 giugno al 31 dicembre.
  3. Imposte sui canoni di locazione non percepiti.
    Per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a partire dal 2020, in caso di morosità dell’inquilino non occorrerà attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per non dover pagare l’IRPEF sui canoni non percepiti.
    Basterà “la mancata percezione comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
  4. Deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali (il cosiddetto superammortamento)
    È prevista nel decreto la deducibilità progressiva dell’IMU sugli immobili strumentali dei professionisti ed imprenditori. Queste le percentuali:
    – 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018
    – 60% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020
    – 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021
    – 100% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022
  5. Credito d’imposta per spese di efficientamento energetico e contro il rischio sismico
    I contribuenti che hanno diritto alle detrazioni per l’efficientamento energetico dei propri immobili o per la riduzione del rischio sismico, potranno scegliere, invece dell’utilizzo diretto delle stesse, un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul prezzo dovuto al fornitore. Questi verrà rimborsato a sua volta con un credito d’imposta da usare in compensazione in cinque quote annuali dello stesso importo.
  6. Esenzione TASI per i costruttori
    Dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dal pagamento della TASI, i fabbricati costruiti e destinati dai costruttori alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione e non siano locati.
  7. Abolizione IMU per immobili concessi in comodato e locati con canone concordato
    Si abolisce l’obbligo di dichiarazione IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea diretta di primo grado (figli) e per gli immobili concessi in locazione con contratti a canone concordato.
  8. Codice identificativo per gli affitti brevi
    I proprietari di immobili destinati agli affitti brevi dovranno dotarsi di un numero identificativo della struttura. Si istituirà una banca dati presso il Ministero dell’agricoltura e del Turismo con gli elenchi di tutti i numeri identificativi da utilizzare in ogni comunicazione relativa ai servizi offerti all’utenza.
Decreto crescita, bene le misure sui canoni non percepiti

Un nostro plauso va certamente alla norma relativa alla sospensione del pagamento delle tasse sui canoni non percepiti, ma auspichiamo un allargamento della previsione anche ai contratti ad uso diverso dall’abitativo.
Positivi anche l’abolizione della proroga per l’opzione della cedolare secca e le previsioni sul superammortamento.

home staging e valorizzazione immobiliare

Quando parliamo di home staging, abbiamo inesorabilmente davanti agli occhi i lavori svolti in luoghi e città in cui questa buona pratica di marketing immobiliare è ormai una consuetudine. Parliamo delle grandi città, parliamo molto di Milano, con il loro gusto estetico e con la loro offerta di immobili.

Il nostro  è un meraviglioso Paese lungo e vario, con differenze socioeconomiche da una regione all’altra che possono essere abissali. E infatti, come ci piace dire spesso, parafrasando  una canzone di Lucio Dalla, Milano è vicino l’Europa, ma lontano dal resto dell’Italia.

Fra le prime questioni che dobbiamo affrontare, noi, lontani da Milano e anche dall’Europa (!) è quella relativa alla conoscenza dello strumento home staging.

home staging: La conoscenza dello strumento

Si parla di home staging già da qualche anno e i risultati, quando davvero si riesce ad attuare sono ottimi. Tuttavia, a meno che non si sia un addetto ai lavori (agente immobiliare, architetto, interior designer, fotografo di interni) questa pratica è sconosciuta alla maggior parte dei clienti proprietari di immobili.
E, nonostante visivamente il risultato di un immobile staged e di uno non staged  siano palesemente diversi, la maggior parte delle volte non ci si vuole concentrare su queste differenze migliorative.
Si pensa che, fondamentalmente, chi ha bisogno di un appartamento ne avrà necessità a prescindere dalla bella foto, dall’ordine, dalla pulizia degli interni, da una più corretta disposizione degli spazi o da quello che generalmente viene definito “effetto WOW”.
Oltre a non vedere la differenza, non la si percepisce.

Dettagli-di-home-staging

Dettagli di Home staging

Il primo effetto che deriva da questa scarsa conoscenza è quindi la mancanza di investimenti da parte dei proprietari.

mancanza di investimenti

E per investimenti si intende tutto: la pulizia, la tinteggiata, la riparazione di quanto c’è da riparare.
Ma anche quello che è necessario acquistare per l’allestimento, oltre che il compenso per l’home stager .
La frase ricorrente è: “lo sistemo dopo averlo affittato” oppure, in caso di vendita, “ se lo aggiusterà il nuovo proprietario”.

L’elemento sottointeso poi, ad un lavoro di valorizzazione immobiliare è che l’agente immobiliare/home stager, deve lavorare in esclusiva. I proprietari devono scegliere di affidarsi ad un professionista che lavora secondo dei criteri e degli standard. Deve quindi scegliere. E, si sa, le persone non vogliono scegliere, perché la scelta comporta responsabilità. Responsabilità dei successi, ma anche degli insuccessi.

Infine, togli ad un proprietario la possibilità di occuparsi in prima persona del proprio immobile e causerai un dolore quasi fisico.

Scarsa conoscenza, scarse risorse, zero responsabilità, emotività fuori controllo. La situazione più difficile nella quale lavorare.

Nella narrazione ufficiale, per di più, difficilmente troviamo rappresentate le situazioni nelle quali ci troviamo realmente ad operare e tendere concettualmente ad un ideale, non sempre è utile per chi fa il nostro lavoro.
Gli immobili non hanno tutti belle vedute, contesti signorili o proprietari lungimiranti. Il più delle volte ci troviamo a dover fare il meglio possibile con le risorse che abbiamo (vedi la galleria di alcuni nostri interventi)
Il più delle volte è un servizio che offriamo e che svolgiamo con un nostro kit per l’allestimento.

I puristi dell’home staging inorridiranno a leggere queste parole. Saranno contrariati e penseranno che non possiamo essere definiti all’interno della stessa categoria.

Ma noi abbiamo deciso di continuare su una strada che sappiamo portare dei risultati, e abbiamo deciso di non seguire tutte le regole. Di creare anche le nostre, adattandole al contesto. Del resto la parola di moda in questi anni non è resilienza?

Se hai un immobile da vendere o affittare, o conosci qualcuno che lo abbia, vieni a conoscere il nostro servizio di home staging dedicato a te!

Ludoteca e il business dell'intrattenimento dei bambini

Il settore dell’intrattenimento per bambini sembra non conoscere crisi e i contatti per la ricerca di locali adatti all’apertura di una ludoteca sono sempre più numerosi.

Cos’è una ludoteca?

Si tratta di un luogo destinato in genere ai bambini di età fra i 3 e i 14 anni, in cui poter trascorrere il tempo socializzando con altri bambini, giocando, festeggiando ricorrenze e compleanni.

All’interno della ludoteca, uno spazio può essere dedicato anche al “baby parking”, cioè ai bambini più piccoli. La differenza risiede nel fatto che in ludoteca gli adulti accompagnatori, restano con i bambini e per questo ne mantengono la responsabilità.
In ludoteca si svolgono attività di ogni genere, spesso con giochi molto grandi come gonfiabili, tappeti elastici,  vasche con palline e via discorrendo.

Quali sono i requisiti per iniziare questa attività?

Non trattandosi di asili, i requisiti sia oggettivi che soggettivi per aprire una ludoteca, sono meno stringenti.

Non sono quindi richiesti titoli di studio, licenze, qualifiche professionali. Alcune Regioni richiedono di avere seguito un percorso formativo, per cui è bene informarsi.

L’apertura di una ludoteca non richiede la presenza di titoli di studio specifici, ma è bene informarsi presso il proprio comune.

È, tuttavia, necessario che il locale scelto sia agibile, rispetti tutte le prescrizioni comunali, sia sicuro e a norma dal punto di vista dell’igiene. È richiesto uno spazio proporzionato al numero di utenti e anche che i servizi igienici siano adeguati alle diverse età dei frequentanti la ludoteca.
Non devono esserci barriere architettoniche.
Anche per quanto riguarda i requisiti tecnici le diverse Regioni potrebbero avere normative specifiche, per cui è bene controllare.

Il primo passo da compiere, quindi, prima ancora della ricerca del locale, è di recarsi presso gli uffici del proprio Comune e chiedere un elenco completo dei requisiti specifici da seguire (sia quelli soggettivi – tipo di formazione necessaria, sia quelli oggettivi relativi al locale da affittare).

In Campania, la normativa di riferimento è il D.P.G.R. 23/11/2009, n. 16, Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

Quali locali vengono richiesti per chi decide di aprire una ludoteca?

Ci vengono richiesti per lo più locali

– al piano terra;
– di metrature ampie, generalmente per consentire di svolgere così diverse attività , anche contemporaneamente. Parliamo quindi di almeno un vano di ingresso, almeno un paio di vani separati, i servizi igienici distinti per bambini e adulti, uno spazio ripostiglio per le attrezzature e i materiali per le pulizie;
– non necessariamente su strade di grande visibilità. Vengono infatti richiesti maggiormente locali che siano in zone con una buona densità abitativa (con molte famiglie e anche non lontano da scuole materne ed elementari), ma che non siano trafficate e con buona possibilità di parcheggio.

Esistono anche attività di ludoteca in franchising e, in quel caso, anche per la ricerca del locale è necessario capire bene quali siano i requisiti richiesti dall’azienda franchisee.

Dopo aver compiuto questi primi passi, contattateci per individuare insieme l’immobile più adatto alle vostre esigenze.

È stato utile questo articolo? Se sì, condividilo!

Cosa è e come si calcola la plusvalenza immobiliare

Quando si parla di acquisto o vendita di una casa, un argomento che a volte viene sottovalutato è quello della plusvalenza.

Cos’è la plusvalenza?

È l’aumento di valore di un bene in un dato tempo.
Nell’ambito immobiliare, nello specifico, calcola il guadagno realizzato da chi vende un immobile ad un prezzo maggiore di quello a cui ha acquistato.

Quando la legge (T.U.I.R. – Testo Unico  delle Imposte sui Redditi – D.P.R. n. 917/86) ritiene che si stia verificando una plusvalenza?
Lo Stato ritiene che se questo guadagno superiore avvenga entro i cinque anni dall’acquisto originario, si sia in presenza di un’attività di speculazione e per questo motivo, vada tassato.

Quando, invece, non si paga l’imposta?

Non si paga se si vende un immobile:
– ereditato
– dopo i cinque anni dall’acquisto
– acquistato con agevolazioni ”prima casa” e durante i cinque anni prima dalla vendita utilizzato come abitazione principale.

Si paga, invece, se l’immobile è stato trasferito attraverso un atto di donazione.

Le modifiche al T.U.I.R. del 2006 con il D.L. n. 223, hanno incluso fra le cessioni infraquinquennali che determinano l’insorgere di una plusvalenza, quelle aventi ad oggetto immobili ricevuti per donazione.

Come si paga?
La plusvalenza viene tassata in due diversi modi:
– secondo le aliquote previste per il pagamento dell’IRPEF
– attraverso una imposta sostitutiva del 20% da pagare in sede di atto notarile di compravendita*.
Per questo motivo, se si ha un reddito molto elevato, conviene optare per l’imposta sostitutiva (o flat tax).

* La Legge di Bilancio 2020 ha aumentato l’imposta sostitutiva dal 20% al 26% come riportiamo sempre nel nostro blog

È stato utile questo articolo? Se sì, condividilo!