Category: News (40)

La cedolare secca è stata una rivoluzione per gli affitti.

Ha letteralmente rappresentato un punto di svolta:
– aliquote sugli affitti più basse di quelle previste in precedenza;
– eliminazione della imposta di registro e di bollo;
– semplificazione delle procedure di registrazione dei contratti.

In pratica si paga di meno e in modo più semplice.
Il 21% per i contratti a canone libero ad esempio.

E ancora. Si paga anche meno se si sceglie di affittare a canone concordato.
Tipo, il 10% per i contratti agevolati.

Ma fino a quando si può “approfittare” di queste aliquote ultra scontate?

La nostra risposta ci porta diritti al 31 dicembre 2017*.

A meno che…
Facciamo un passo indietro. Se la cedolare secca sugli affitti è diventata una forma di tassazione stabilmente prevista dal nostro ordinamento, lo stesso non si può dire delle sue aliquote.
Basti pensare che quella per i canoni concordati era prima al 19%, poi scesa al 15% e poi ancora al 10%.

A meno che…
Questi sono i giorni di approvazione della Legge di stabilità per il 2018 e fonti autorevoli (lo stesso Ministro per le Infrastrutture e trasporti Graziano Delrio), parlano di una conferma per il prossimo anno dell’aliquota super agevolata per la cedolare secca.

Del resto, è una misura che fin da subito è piaciuta ai contribuenti, tanto che si chiede da più parti la possibilità di estenderla anche alle locazioni commerciali.
Se ci fosse la proroga al 2018, secondo noi, ci sarebbero serie possibilità di trasformare questo provvedimento fiscale in una misura strutturale.

Anche se, dopo sette anni dalla sua introduzione, in molti ancora non hanno ben compreso il suo funzionamento, la cedolare secca è uno strumento fiscale importantissimo per i proprietari di immobili in affitto.

Aspettiamo il testo definitivo della Legge di stabilità, e incrociamo le dita!
Noi, come sempre, vi terremo aggiornati, ma nel frattempo, se ancora non conoscete la applicabilità della cedolare secca ai vostri contratti, mandateci una mail all’indirizzo: info@homingimmobiliare.it

* Il Senato, in data 23 Dicembre 2017, ha ha approvato il Disegno di legge n. 2960 – B trasformandolo nella Legge di Bilancio  2018 (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017) in cui è stata prorogata l’aliquota agevolata del 10% per la cedolare secca applicata ai contratti a canone concordato, per il biennio 2018 – 2019.

Rent to buy come si registra?

Un nostro cliente abituale per il quale ci occupiamo spesso di pratiche post contrattuali, ha stipulato un contratto di rent to buy. E come consuetudine, ci ha chiesto di occuparci di tutte le pratiche successive alla stipula

Sì, parliamo proprio del famoso/famigerato rent to buy, quello di cui si parla da anni, quello che avrebbe dovuto essere la panacea della crisi immobiliare e che avrebbe fatto “ripartire il mercato”.
Si è iniziato a parlare di affitto con riscatto, di locazione con opzione di acquisto. Tanti proprietari, soprattutto costruttori, hanno provato a pubblicizzare questa tipologia di compravendita che, sfruttando un periodo di locazione avrebbe consentito così ai futuri acquirenti di avere tempo per poter raccogliere la somma necessaria all’acquisto. Tanta pubblicità. Tanti articoli sulle riviste specializzate e sui blog di settore. A conti fatti, tuttavia, in agenzia è arrivata solo qualche richiesta di informazione, di valutazione, ma nulla di più.

Per questo motivo, vedere un contratto di rent to buy, redatto secondo le ultime indicazioni normative, ci è sembrata un’ottima occasione da cogliere per studiare come materialmente procedere di fronte a questa tipologia di contratto.

Partiamo dall’origine. Il rent to buy è un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 133/2014 (convertito in Legge 164/2014) cosiddetto Decreto Sblocca Italia.

In questo contratto il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore e futuro acquirente che pagherà un canone di locazione.

Al termine di un periodo stabilito dalle parti all’interno dello stesso contratto, il conduttore può decidere se comprare l’immobile detraendo dal prezzo (anch’esso stabilito nel contratto) una parte dei canoni già pagati.

Il Decreto prevede l’obbligo della trascrizione del contratto nei registri immobiliari.
La durata di questo nuovo contratto non è esplicitata, ma si può dedurre proprio dall’obbligo della trascrizione. Normalmente questa ha un’ efficacia di tre anni, per il rent to buy, invece, è allungata a dieci anni.

È quindi fondamentale che vi siano:
– l’immediata concessione dell’utilizzo dell’immobile;
– l’obbligo di pagare un canone costituito da due diversi componenti (remunerazione per il godimento immediato e acconto per l’acquisto);
– il diritto di acquistare l’immobile entro il termine stabilito.

Da questo punto di vista, il contratto in mio possesso aveva tutti gli elementi necessari.

Il mio compito, adesso, era capire come procedere per la registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate.

Le mie domande riguardavano gli importi e le modalità  di registrazione.

L’art. 23 del D.L. 133/2014 non indica il trattamento fiscale a cui è soggetto questo nuovo contratto, per cui è intervenuta l’Agenzia dell’Entrate con la Circolare esplicativa n. 4/E

.
È chiaro che ci siano due trattamenti fiscali, uno per le somme percepite per il godimento del bene (canone di locazione), uno per le somme percepite a titolo di acconto sul prezzo.

Per le somme imputate in conto canoni di locazione.
Si applica la disciplina delle locazioni.

Tipo di proprietario

Tipologia di fabbricati Imposta di registro
Privato Abitativa 2% del canone annuo
Impresa che opta per il regime di applicabilità dell’IVA Abitativa Imposta fissa di € 67,00 se il contratto è stipulato con scrittura privata, € 200,00 se il contratto è redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata
Impresa che non opta per il regime di applicabilità dell’IVA Abitativa 2% del canone annuo
Impresa che opta per il regime di applicabilità dell’IVA Strumentali 1%  del canone annuo
Impresa che non opta per il regime di applicabilità dell’IVA Strumentali 1%  del canone annuo

Per gli importi pagati in conto vendita

Tipo di proprietario Tipologia di fabbricati Imposta di registro
Privato Abitativa 3% sull’importo complessivo degli importi pattuiti
Impresa che opta per il regime di applicabilità dell’IVA Abitativa Imposta fissa di € 200,00
Impresa che non opta per il regime di applicabilità dell’IVA Abitativa 3% sull’importo complessivo degli importi pattuiti
Impresa che opta per il regime di applicabilità dell’IVA Strumentali Imposta fissa di € 200,00
Impresa che non opta per il regime di applicabilità dell’IVA Strumentali Imposta fissa di € 200,00

Si pagano le marche da bollo nella misura consueta: una marca da bollo da €16,00 ogni 100 righe.

Dopo aver trovato il bandolo della matassa relativa agli importi dovuti, si è posto un altro quesito.

Come materialmente andava effettuata la registrazione?

Poteva essere utilizzato il sistema di registrazione on line che tutti gli agenti immobiliari sono obbligati ad utilizzare?

Ho trascorso molte ore al telefono con l’Agenzia dell’Entrate e nessuno è riuscito a sciogliere il quesito. Il più informato riusciva a spiegarmi gli importi di cui sopra e mi invitava a leggere la Circolare. Nella pratica, non avevano mai svolto una pratica di registrazione di un contratto rent to buy.

Alla fine, una responsabile dell’ufficio di Caserta dell’Agenzia dell’Entrate, mi ha risposto via mail.

Dovendosi effettuare la trascrizione, è il notaio a doversi occupare di tutto.

Volete sapere com’è andata a finire? Le parti hanno preferito stipulare un contratto di locazione con opzione di riscatto.

Perché? Per il risultato che loro in questo caso volevano ottenere, non c’erano differenze rilevanti, per cui raggiungeranno lo stesso risultato spendendo meno soldi.

Se avete dei dubbi rispetto al vostro caso specifico (sia in qualità di locatore/venditore che di acquirente/conduttore), scrivete una mail a info@homingimmobiliare.it : vi aiuteremo a scegliere il contratto più adatto alle vostre esigenze.

È stato utile questo articolo? Allora condividilo!

La legislazione italiana è complessa e questo determina numerose, e spesso diverse tra loro, interpretazioni delle norme in vigore.

Anche il Dlgs 23/2011 che ha istituito la cedolare secca, non si sottrae a questa consuetudine. Dopo quasi cinque  anni dalla sua emanazione, diverse Commissioni Tributarie, stanno dando battaglia all’Agenzia dell’Entrate a colpi di sentenze, proprio sull’interpretazione di un suo aspetto specifico.

Parliamo della possibilità per il proprietario di un immobile di optare per la cedolare secca anche nel caso in cui il conduttore sia una società.

Ecco cosa è accaduto accaduto.

L’Agenzia dell’Entrate, con la circolare 26/E/2011 ha fin da subito specificato la non applicabilità della normativa sulla cedolare secca nel caso in cui l’inquilino fosse non una persona fisica, ma una società. Parliamo quindi di un contratto ad uso foresteria.

Alcuni locatori di appartamenti affittati a società, hanno applicato ugualmente la cedolare secca, usufruendo in questo modo delle aliquote agevolate. Non hanno quindi pagato imposta di bollo e registro considerate assorbite dall’opzione della cedolare.

Questi locatori, dopo essersi visti recapitare un avviso di liquidazione con l’ingiunzione al pagamento dell’imposta di registro considerata non pagata, hanno impugnato l’atto impositivo dell’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente, presentando ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, interessata del caso nelle sentenze 3529/25/15 e 754 del 27.2.17, ha dato ragione al ricorrente, fornendo nuovamente un’interpretazione estensiva della norma.

I giudici milanesi hanno sostenuto che l’interpretazione dell’Agenzia dell’Entrate, debba essere considerata non vincolante. Nel Dlgs 23/2011 art. 3, infatti, si parla di obbligatorietà della “persona fisica” solo riguardo al locatore. In questo senso, oltretutto, si era già espressa anteriormente anche la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

La giurisprudenza sta quindi lentamente dando un senso ad una norma che, interpretata in senso restrittivo, dava luogo ad inspiegabili “ingiustizie”.

Ultimi aggiornamenti

A queste decisioni, va aggiunta, la n.222/2018 la Commissione Tributaria di Pavia ha stabilito che l’utilizzo del regime della cedolare secca è sempre consentito quando il locatore conceda in locazione un immobile, a uso abitativo, anche a una società.

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n. 825/1/2019  nuovamente dà ragione ad un locatore che aveva locato il proprio immobile ad una S.r.L.e applicato la cedolare secca per le stesse motivazioni.

Non sai se puoi applicare la cedolare secca? Contattaci all’indirizzio info@homingimmobiliare.it

il contratto transitorio, Il trilocale, e il canone concordato sono state le scelte dei casertani nel 2016.

Abbiamo fatto qualche calcolo anche quest’anno per capire se i dati del nostro lavoro corrispondono ai quelli nazioni sul mercato immobiliare della locazione. Tempo di bilanci, di risultati, di analisi.

Nel presentare i numeri è doveroso fare due premesse:

  1. si tratta di dati relativi alla nostra attività, svolta quasi esclusivamente nel territorio casertano;
  2. ogni numero è basato su dati reali (su quanto realmente è stato affittato e come) e non su proiezioni del dato nazionale.

Immobili

Nel 2016, gli affitti di immobili ad uso abitativo sono stati predominanti rispetto a quelli ad uso diverso (locali commerciali e uffici):

Contratti ad uso abitativo 93%
Contratti ad uso diverso 7%

Rispetto all’anno precedente, c’è stata una variazione del +63% per l’abitativo e del -10% sull’uso diverso.

Il trilocale risulta essere ancora l’appartamento maggiormente richiesto e affittato  con un 43% di scelte, con una variazione in aumento minima rispetto al 2015.

Il dato interessante riguarda un aumento del 20% rispetto al 2015 precedente, di quadrilocali locati.

Questo dato è da ricollegare specialmente alle locazioni a studenti universitari che anche quest’anno sono state numerose; va inoltre aggiunto che il 60% dei quadrilocali è stato affittato con l’arredamento proprio in quanto le case sono state rese adatte alla presenza di studenti.

Contratti

Tra le tipologie di contratto utilizzate, escludendo quella per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo, è il contratto transitorio a fare da padrone, anche se registriamo una variazione in aumento (+4%) dei contratti 3+2 a canone concordato.

Contratto libero 4+4 8%
Contratto transitorio 54%
Contratto Canone Concordato 30%
Foresteria 8%

Cedolare secca

La cedolare secca continua ad essere la scelta fiscale preferita dai proprietari di immobili abitativi

Cedolare secca 57%
Tassazione tradizionale (IRPEF) 43%

Va detto che noi cerchiamo di spingere molto la possibilità di utilizzare il contratto a canone concordato a cui, ricordiamo, attualmente è legata la possibilità di avvantaggiarsi di un’aliquota fiscale molto bassa (10% sul canone annuo di locazione). Questa opzione, soprattutto da quando con la pubblicazione dei nuovi accordi territoriali anche il Comune di Caserta ha aggiornato i valori di riferimento, è stata scelta nel 37% dei casi.

Canoni
Anche per quest’anno non si rileva alcuna variazione rilevante sui canoni di locazione.

Acquisizione clienti

Anche nel 2016 il web risulta essere il canale privilegiato dai conduttori, con un 57% di persone che preferiscono effettuare una ricerca più mirata, attraverso fotografie e descrizioni dettagliate, per evitare di fare visite inutili e perdere tempo. È in netto calo la clientela proveniente dalla vetrina (-22%), ma abbiamo avuto un numero elevato di clienti (29%) giunti a noi grazie ad una importante partnership che da tre anni portiamo avanti con una prestigiosa scuola di formazione con sede in provincia di Caserta.

Chi vuole mettere in affitto la propria casa, cerca ancora in primis un rapporto fiduciario e quindi ben l’85% dei locatori è arrivato alla nostra agenzia grazie al passaparola o perché è stato già nostro cliente

Un dato molto importante, che per noi è indice di un’accurata scelta sia degli immobili su cui lavorare che degli inquilini interessati, sulla base delle loro esigenze, è che il 42% degli immobili è stato affittato dopo aver effettuato una sola visita, mentre il 28% è stato affittato a clienti fuori sede, che hanno scelto gli immobili attraverso il nostro sito e che hanno portato avanti la trattativa a distanza.