Search Results for: canone concordato

La cedolare secca è stata una rivoluzione per gli affitti.

Ha letteralmente rappresentato un punto di svolta:
– aliquote sugli affitti più basse di quelle previste in precedenza;
– eliminazione della imposta di registro e di bollo;
– semplificazione delle procedure di registrazione dei contratti.

In pratica si paga di meno e in modo più semplice.
Il 21% per i contratti a canone libero ad esempio.

E ancora. Si paga anche meno se si sceglie di affittare a canone concordato.
Tipo, il 10% per i contratti agevolati.

Ma fino a quando si può “approfittare” di queste aliquote ultra scontate?

La nostra risposta ci porta diritti al 31 dicembre 2017*.

A meno che…
Facciamo un passo indietro. Se la cedolare secca sugli affitti è diventata una forma di tassazione stabilmente prevista dal nostro ordinamento, lo stesso non si può dire delle sue aliquote.
Basti pensare che quella per i canoni concordati era prima al 19%, poi scesa al 15% e poi ancora al 10%.

A meno che…
Questi sono i giorni di approvazione della Legge di stabilità per il 2018 e fonti autorevoli (lo stesso Ministro per le Infrastrutture e trasporti Graziano Delrio), parlano di una conferma per il prossimo anno dell’aliquota super agevolata per la cedolare secca.

Del resto, è una misura che fin da subito è piaciuta ai contribuenti, tanto che si chiede da più parti la possibilità di estenderla anche alle locazioni commerciali.
Se ci fosse la proroga al 2018, secondo noi, ci sarebbero serie possibilità di trasformare questo provvedimento fiscale in una misura strutturale.

Anche se, dopo sette anni dalla sua introduzione, in molti ancora non hanno ben compreso il suo funzionamento, la cedolare secca è uno strumento fiscale importantissimo per i proprietari di immobili in affitto.

Aspettiamo il testo definitivo della Legge di stabilità, e incrociamo le dita!
Noi, come sempre, vi terremo aggiornati, ma nel frattempo, se ancora non conoscete la applicabilità della cedolare secca ai vostri contratti, mandateci una mail all’indirizzo: info@homingimmobiliare.it

* Il Senato, in data 23 Dicembre 2017, ha ha approvato il Disegno di legge n. 2960 – B trasformandolo nella Legge di Bilancio  2018 (L. n. 205 del 27 Dicembre 2017) in cui è stata prorogata l’aliquota agevolata del 10% per la cedolare secca applicata ai contratti a canone concordato, per il biennio 2018 – 2019.

Il contratto transitorio e le sue regole

Le domande sul contratto transitorio si ripetono spesso. Spesso anche nello stesso ordine.

Se è vero che un contratto transitorio tranquillizza i proprietari grazie alla sua breve durata, è anche vero che la legge prevede che siano rispettati alcuni requisiti.

Abbiamo ricevuto una mail da Valentina, che ci chiede un consiglio proprio su questa tipologia contrattuale.

Buonasera, sono Valentina e sono proprietaria di un appartamento che ho recentemente ristrutturato. Al momento non ho intenzione di acquistare l’arredamento.
Vorrei affittarlo per contratti non più lunghi di un anno. Alcune agenzie mi hanno detto che non posso affittare per periodi brevi, perché il contratto transitorio sarebbe valido solo per gli appartamenti arredati.

È corretta questa informazione?

Anche perché se fosse corretta preferirei abbandonare l’idea di affittare, perché non voglio legarmi con contratti di otto anni.
Grazie per la risposta.

 

Gentile Valentina,

grazie per averci contattati e  per averci dato l’opportunità di fare chiarezza su un tema davvero poco chiaro ai più.

Il “contratto transitorio” è stato introdotto dalla Legge 431/98.

Prevede che gli immobili possano essere affittati per un periodo che va da 1 a 18 mesi solo in presenza di un motivo che giustifichi questa transitorietà a discapito della stabilità fornita dal contratto classico 4+4.

La legge ci dice solo che il contratto transitorio non è rinnovabile (proprio in virtù del concetto di transitorietà), ma non dice nulla riguardo l’arredamento.

È possibile quindi affittare un appartamento non arredato con contratto transitorio o viceversa un appartamento arredato con contratto 4+4.

Quello che deve valutare è se l’appartamento, per le sue caratteristiche è adatto ad essere affittato per brevi periodi e senza mobilio e qual è il target di inquilino a cui è meglio rivolgersi.

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito, inoltre, che il regime fiscale agevolato della cedolare secca con l’aliquota al 10% è applicabile anche ai contratti transitori stipulati a canone concordato.

Se anche tu hai un dubbio sui contratti di locazione, chiedi una consulenza a Homing, inviando una mail a info@homingimmobiliare.it

È stato utile questo articolo? Allora, condividilo!

Uno degli adempimenti previsti dopo la stipula di un contratto di locazione è la registrazione dello stesso presso l’Agenzia dell’Entrate.

La registrazione di un atto trae origine dalla volontà delle parti di annotarne il contenuto su un registro pubblico, in modo da non poterne più modificare il contenuto e la data.

In materia di contratti di locazione, è un adempimento obbligatorio, che va fatto rispettando dei tempi precisi e prevede dei costi.  Diciamo che può capitare che le persone, effettuata la prima registrazione, dimentichino poi di adempiere a questo obbligo negli anni successivi, diventando passibili di sanzioni.

Per i nostri clienti, ci occupiamo noi di effettuare le prime registrazioni, di ricordare il pagamento delle annualità successive, di comunicare le proroghe. Non fa tecnicamente parte del lavoro di mediatore, tuttavia per noi è importante rendere la vita dei nostri clienti più semplice, offrendo un servizio completo.

In  ogni caso, è bene avere un quadro preciso di cosa stiamo parlando, perché può capitare che le persone non sappiano quali siano i costi, in termini di imposte, da affrontare.

Quando va fatta la registrazione?
Entro 30 giorni dalla data di stipula (firma) dell’atto. Ogni anno, entro 30 giorni dalla data di decorrenza (giorno di inizio del contratto).

Chi la deve fare?
La legge prevede che l’obbligo di registrazione sia a carico del locatore dell’immobile. Gli importi, tuttavia, vanno, sempre secondo la legge, divisi in parti uguali fra locatore e conduttore.

A quanto ammonta?
Dipende dalla tipologia di immobile in oggetto, ma anche dal tipo di contratto di locazione. Ecco una comoda tabella riassuntiva.

Tipologia di immobile Imposta di registro
Immobile ad uso abitativo 2% del canone annuo
Immobile ad uso diverso dall’abitativo 2% del canone annuo
Immobili strumentali per natura* 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA

2% negli altri casi

Fondi rustici 0,5% del canone annuo

*Si tratta di immobili che rientrano nelle categorie B, C, D, E, A/10 destinati all’esercizio delle attività aziendali e per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversi utilizzi.

Nei casi di contratti a canone concordato, invece, è prevista una riduzione del 30% sulla base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro. Il 2% andrà calcolato sul 70% del canone annuo.

Esiste un importo minimo da pagare?
Sì, ma solo per il primo anno. La cifra minima da pagare è di 67,00 €.

È possibile pagare in un’unica soluzione l’importo dovuto per l’intera durata del contratto (quattro anni in caso di contratto libero ad uso abitativo, tre in caso di contratto a canone concordato, sei anni in caso di contratto ad uso diverso dall’abitativo). In questo caso, è previsto uno sconto che consiste in una detrazione di imposta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualità.
Esempio:
canone mensile: € 500,00
canone annuo: € 6.000,00
contratto: 4+4
imposta di registro per l’intera durata: €480,00 (6000,00*4-anni di durata del contratto)
detrazione di imposta: € 0,96 (0,05 cioè la metà del tasso di interesse legale attualmente in vigore * 4 – anni di durata del contratto)
totale imposta da pagare: € 479,00

Sinceramente, da quando il tasso di interesse legale è sceso così tanto, non si tratta di un grande sconto, per cui noi consigliamo sempre il pagamento annuale.

Imposta di bollo

All’imposta di registro va aggiunta, ma solo alla prima registrazione, l’imposta di bollo.
Si deve calcolare una marca da bollo di € 16,00 per ogni cento righe del contratto, per ogni contratto registrato.

Queste sono le regole da seguire nel caso in cui non si opti per la cedolare secca. In questo caso, infatti, la registrazione è comunque obbligatoria, ma l’imposta di registro è compresa nell’aliquota che il locatore paga sul reddito da locazione.

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti post contrattuali, iscrivetevi alla nostra newsletter .

È stato utile questo articolo? Allora condividilo!

 

Ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia dell’Entrate: la cedolare secca al 10% è applicabile anche al contratto transitorio.

In occasione dell’annuale convegno de “L’Esperto risponde- Il Sole 24 Ore”, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che la cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta (al 10% fino alla fine del 2017) è applicabile anche al contratto transitorio disciplinato dalla legge n.432/1998.

L’Agenzia dell’Entrate finalmente ha fugato ogni dubbio su questo ulteriore aspetto della normativa della cedolare secca.

Si chiarisce che il discrimine fra la possibilità di applicare l’aliquota ridotta o meno, è rappresentato dalla natura del canone (libero o concordato).

In pratica, quando l’immobile oggetto del contratto di locazione transitorio, è situato in uno dei Comuni definiti ad alta densità abitativa elencati dal CIPE del 2004, se si vorrà usufruire di questa agevolazione fiscale, occorrerà scegliere di applicare il canone concordato, cioè quello definito sulla base dei parametri previsti dagli Accordi territoriali.

Una buona notizia, sopratutto se collegata ai dati degli affitti relativi al 2016 e raccolti dalla nostra agenzia, che vedono il contratto transitorio, la cedolare secca e il canone concordato, fra le scelte preferite dai proprietari di immobili a Caserta. Adesso non resta che sperare che l’aliquota ridotta al 10% venga prorogata anche dopo la fine del 2017.

Vuoi sapere se questa informazione ti può aiutare nel tuo caso specifico? Contattaci: info@homingimmobiliare.it