Riforma delle successioni: via libera alla circolazione degli immobili donati
Uno degli aspetti che chi è in cerca di un immobile da acquistare deve prendere in considerazione è la provenienza del bene. Da chi è stato acquistato? Faceva parte di un asse ereditario? Era stato donato? È necessario rispondere a tutte queste domande, perché la legge prevede delle tutele per gli eredi di una persona che avesse donato i propri beni quando era ancora in vita.
Spesso ci si trova davanti a situazioni di grande incertezza e con la necessità di stipulare delle assicurazioni nate appositamente per tutelare l’acquirente di un immobile che, in un momento della sua storia, sia stato donato.
Il diritto civile sta per affrontare una delle sue trasformazioni più profonde degli ultimi decenni. Infatti, la riforma contenuta nell’art. 44 del nuovo Ddl Semplificazioni cambia radicalmente il meccanismo di tutela dei familiari del defunto che abbia donato in vita i suoi beni, per quanto attiene alla successione. È una scelta di campo netta che tocca interessi patrimoniali, affettivi e commerciali di migliaia di famiglie italiane.
Il principio cardine della novità è semplice, ma rivoluzionario
Cosa è cambiato?
Nel caso in cui una persona abbia donato un proprio bene immobile, gli eredi non potranno più chiedere la restituzione dell’immobile donato, ma soltanto un risarcimento economico. La nuova norma elimina la possibilità, per gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, di agire anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene.
Chi compra un immobile che il venditore ha ricevuto per donazione, avrà la certezza di non doverlo restituire anche a distanza di anni.
Le banche potranno accettare senza problemi questi immobili come garanzia ipotecaria, potendo rilasciare così più semplicemente un mutuo, senza esborso di ulteriori somme per garanzie accessorie.
La tutela dei legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) esclusi dalla donazione, non viene meno, perché vanteranno comunque un diritto di credito nei confronti del donatario, pari alla parte lesiva della loro legittima.
In altre parole, una volta registrata la compravendita, la posizione del terzo compratore si “cristallizzerà” e l’immobile donato e successivamente acquistato a titolo oneroso, non potrà più essere reclamato dagli eredi.
Cosa accadeva prima
Precedentemente, il codice civile stabiliva che, in caso di decesso di un soggetto che aveva effettuato in vita una o più donazioni, i legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) potessero chiedere la restituzione del bene e potessero farlo sia nei confronti del donatario che dei suoi aventi causa, entro i dieci anni successivi alla morte. L’azione di restituzione non era limitata al rapporto tra eredi e donatario, ma la estesa anche ai terzi che avessero successivamente acquistato il bene donato.
Il punto debole della riforma
Spostando la tutela dal bene al denaro, il legislatore introduce però un punto di fragilità che preoccupa giuristi e notai. Gli eredi avranno un credito nei confronti del donatario, ma se questi dovesse essere nullatenente o titolare di ingenti debiti, il rischio è che il diritto alla compensazione del legittimario resti inapplicato.
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