Category: Mondo Immobiliare (91)

Negli anni Settanta c’era la carta da parati. Fantasie floreali, optical, linee e sagome geometriche erano di gran moda e quasi tutte le case avevano anche solo una stanza decorata con i parati.  Oggi l’ultima tendenza è lo stickers decor.

La funzione di questi due stili in realtà è molto diversa: mentre la carta da parati serviva a coprire interamente le pareti di una stanza, i nuovi stickers da muro, ne possono decorare solo una parte. In questo modo risultano meno invasivi e anche meno impegnativi dal punto di vista dell’arredamento.

Sono meno costosi, possono essere staccati qualora si voglia variare e sbizzarrirsi con la fantasia.
Vengono venduti  già confezionati e pronti all’uso o se si ha un grafico di fiducia, possono essere fatti fare su misura.

Lo sticker può essere utilizzato per esaltare un particolare della casa o, all’opposto, per mimetizzarne un difetto.

Ecco tre importanti consigli per non sbagliare adesivo.
1. Abbinate gli stickers alla stanza. È importante tenere conto della stanza che vuole decorare per scegliere fra un disegno o una frase e soprattutto quale.  “Queen of the kitchen” (“regina della cucina”), non è particolarmente indicata per la camera da letto.
2. Tenete conto delle dimensioni della stanza, per evitare che gli stickers risultino troppo invasivi oppure, al contrario, invisibili.
3. Colore. Soprattutto per la cameretta dei bambini, o in un ufficio giovane e informale, è bene provare ad utilizzare adesivi colorati, per ravvivare l’ambiente, ma anche per creare contrasto rispetto alla tinta scelta per la parete.
4. Non solo frasi. Si possono decorare intere pareti o parti di esse con disegni dalle fantasie più disparate. Ci sono disegni che richiamano i pavimenti maiolicati, le foreste o qualsiasi altro richiamo alla natura o anche alle decorazioni reali. Sicuramente questo tipo di sticker richiama maggiormente la carta da parati e la sua funzione originale.

Se la vostra scelta ricade su una frase, internet può aiutare moltissimo, che sia una citazione o una semplice intuizione. La nostra preferita? “La vita ti porta in luoghi inaspettati, l’amore ti porta a casa”, che, in una parola, vuol dire homing.
Se invece volete optare per la decorazione di un’intera parete, potete farvi aiutare dai titolari di LatoV a Santa Maria C.V.

Il contratto transitorio per i locali commerciali o temporary store

Non sempre serve avere il classico mega negozio per avviare un’attività, a volte basta un “temporary store”.

Quando?

Quando deve essere fatto il lancio di un nuovo prodotto da parte di un grande marchio.

Quando in prossimità delle festività si vuole approfittare per vendere un prodotto molto legato alla festa in sé.

O anche prima delle elezioni, quando spuntano i comitati elettorali dei vari candidati.

Le esigenze del commercio moderno hanno portato alla nascita dei cosiddetti “temporary store”.

Già molto diffusi in America e nel Nord Europa, i “negozi temporanei” sono l’ideale per chi magari ha già un’attività, per esempio on line, e vuole solo un periodo di maggiore visibilità off line.

Grazie a esigenze come queste (ma anche tante altre), molti negozi sfitti da tempo ritrovano nuova vita. Il tutto dura in genere un mese o poco più.
Alla fine quelle stesse vetrine si ripresenteranno libere per chi decidesse di affittarle.

Ma come è possibile affittare un locale commerciale solo per pochi mesi, dato che i contratti per gli immobili ad uso diverso dall’abitativo, prevedono una durata minima di 6 anni più un rinnovo automatico di altri 6?

La legge che regola le locazioni ad uso diverso dall’abitativo è la Legge 392 del 1978.
Il comma 5 dell’articolo 27 di questa legge dice che:
“il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio”.

È prevista, quindi, la possibilità di stipulare un contratto transitorio per uso diverso dall’abitativo, purché si sia in presenza di un’attività che per sua propria natura abbia una durata transitoria e breve.
La norma non ci indica se esista un periodo minimo da rispettare per la durata del contratto, e neanche in che misura valgano le norme generali sul deposito cauzionale. Stessa cosa per la possibilità di recedere e per l’indennità di avviamento.
Si suppone, dunque, che non ci siano limitazioni al riguardo e che l’indennità di avviamento non sia prevista.
Il fatto che la norma specifichi che l’attività debba essere “per sua natura” transitoria, porta a ritenere che la tipologia di contratto in questione non sia prorogabile o rinnovabile. L’esempio classico che solitamente viene riportato è  di un comitato elettorale o quello di una mostra.

Ricapitoliamo.

Si può stipulare un contratto transitorio per uso diverso dall’abitativo a patto che:

  • l’attività da svolgersi sia per sua natura “a termine”
  • non si rinnovi o ristipuli il contratto per la medesima attività con la medesima persona
  • le parti pattuiscano entità del deposito cauzionale e durata del contratto, perché la legge non li prevede.

E i locatori?

Non sono ancora molto pronti all’idea di affittare per periodi molto brevi i locali commerciali.
Il nostro compito, è quello di far comprendere che, in un mercato diverso, flessibilità è la parola d’ordine.

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Il momento della disdetta in un contratto di locazione è sempre un momento delicato.

Gli inquilini ci chiedono quale procedura seguire, i proprietari restano spesso spiazzati e non sanno bene come comportarsi.

In questo caso, siamo stati contattati da Gloria, conduttrice che deve cambiare casa, che ci chiede un aiuto sulle  procedure corrette da seguire, per non commettere errori.

Ciao mi chiamo Gloria e vivo in un appartamento in affitto con un contratto 3+2 a canone concordato dal 2011.
Ho deciso di cambiare lavoro e città, e il primo passo da compiere è lasciare la casa in cui alloggio.
Mi chiedo:
posso farlo?
Vanno seguite particolari procedure per la disdetta?
Il proprietario può pretendere una penale nel caso in cui l’affitto duri meno di quanto indicato nel contratto?

Vi ringrazio per l’aiuto che potrete darmi.
Gloria

Cara Gloria,
è la Legge 431/1998 che prevede, all’articolo 6 che “il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.

La risposta alla tua prima domanda quindi, è: sì, puoi recedere anticipatamente dal contratto in essere.

Il primo aspetto da verificare, è il tempo di preavviso per la disdetta previsto dal tuo contratto.

I sei mesi indicati dalla legge sono derogabili, quindi potreste aver pattuito un periodo inferiore (tipo tre mesi).

Sempre nel contratto dovresti trovare l’articolo relativo alla procedura da seguire che in sintesi è la seguente. Occorre, rispettando il termine di preavviso, inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario della casa, comunicando l’intenzione di lasciare l’appartamento, indicando i “gravi motivi” (non specificati dalla legge e quindi riconducibili a motivi di lavoro o di salute, che siano imprevedibili, involontari e sopravvenuti), che lo spingono a recedere dal contratto.

Il proprietario, nel caso in cui la disdetta sia inviata nei tempi, il canone di locazione sia stato pagato fino all’ultimo mese, in assenza di danni all’appartamento, non può chiedere alcun tipo di “penale” per la risoluzione anticipata e non può opporsi ad essa.

Speriamo di essere stati utili e di aver aiutato Gloria a risolvere la sua situazione.
Se avete dubbi su come dare disdetta al vostro contratto di locazione, inviateci una mail a info@homingimmobilaire.it e vi aiuteremo noi!

Chi sono gli eredi del contratto di locazione

Quando l’inquilino di un appartamento affittato muore, chi sono i suoi eredi?

Cosa accade invece quando a morire è il locatore?

Cosa accade ai contratti di locazione in vigore?

Il tema sicuramente non è allegro, ma può capitare e quindi è bene sapere come comportarsi.

Quando l’inquilino di un appartamento decede, la legge 392/78 all’art. 6, prevede che a subentrare nel contratto di locazione sia“l’erede abitualmente convivente”. Affinché il contratto continui in capo agli eredi, è necessario che vi sia una specifica qualifica soggettiva (essere eredi, per l’appunto), oltre al requisito di una convivenza continuativa.

Nel caso in cui manchino tutte le persone chiamate a succedere, la giurisprudenza ritiene che il requisito della convivenza sia indispensabile.

Per questo motivo, in assenza di eredi qualificati (cioè persone che oltre al requisito soggettivo, abbiano anche l’ulteriore requisito della convivenza), il contratto si estingue e questi non possono essere obbligati a rispettare un preavviso di recesso.

Per quanto riguarda, l’ipotesi in cui sia il proprietario a morire, la legge non ha disciplinato in modo specifico questa casistica.

La domanda che nasce spontanea è: come mai hanno dimenticato di normare un caso così naturale e facilmente ipotizzabile?
Forse il legislatore, come diceva un mio professore all’università, se ne è semplicemente dimenticato.

A questo punto, è la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ci viene in aiuto.

Un locatore defunto, viene equiparato ad un locatore che venda la sua proprietà. Per questo motivo, gli eredi subentrano nella posizione del locatore, in tutti i suoi obblighi e i suoi doveri,  e il conduttore dovrà pagare il canone a loro.
In tutti i casi descritti (decesso di un inquilino o del proprietario) sarà comunque necessaria un’apposita comunicazione all’Agenzia dell’Entrate.

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