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In presenza di un indice ISTAT negativo, Francesco ci chiede se dovrà ridurre il canone di locazione (seppure in misura minima) o se potrà lasciarlo invariato rispetto allo scorso anno

Buonasera,
sono il proprietario di un appartamento locato e  generalmente ogni anno applico al contratto l’adeguamento all’indice ISTAT. Ho sentito al telegiornale che  la variazione percentuale del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso è – 0,1 %, come mi devo comportare? Devo abbassare necessariamente il canone o posso lasciarlo invariato?

Francesco

Gentile Francesco,

effettivamente negli ultimi anni si sta verificando spesso un decremento percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le Famiglie degli Operai e degli Impiegati (F.O.I.) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non esiste, inoltre, una norma, una fonte giurisprudenziale o una prassi consolidata che indichi come comportarsi in questo caso con i contratti di locazione.
È  necessario fare riferimento a quanto scritto nel contratto stipulato.
In primo luogo è rilevante controllare che nel contratto sia presente una di queste due formule che richiamino all’aggiornamento del canone come circostanza che si verifichi “automaticamente” o lasciando al locatore la “facoltà di richiedere l’adeguamento”.

Nel  primo caso occorre accertarsi che si parli di automaticità dell’aggiornamento del canone di locazione o di automaticità dell’aggiornamento del canone di locazione in aumento.

Nel caso di semplice indicazione dell’automaticità dell’aggiornamento del canone di locazione, con interpretazione letterale, il locatore non ha scelta, e dovrà obbligatoriamente adeguare il canone di locazione in base all’indice Istat, quindi, se l’indice è negativo, al ribasso.  Nel caso in cui viene specificato che l’automaticità scatta solo in caso di aumento dell’indice dei prezzi, non si vincola all’adeguamento il locatore se l’indice dei prezzi ha assunto un valore negativo. Sarà quindi possibile per il locatore non richiedere l’aggiornamento, poiché non in aumento come da previsione contrattuale, e lasciare invariato il canone di locazione.

Nel secondo caso, come evidente, basterà al locatore non richiedere l’adeguamento per non veder ritoccato al ribasso il canone.

Indice Istat negativo. Come adeguare i contratti di locazione.


Indice Istat negativo. Come adeguare i contratti di locazione.

Se il contratto stipulato, rientra nella categoria dei contratti a canone concordato, la formula è più incerta, non indicando la normativa nazionale alcuna forma di automatismo dell’adeguamento, né se l’adeguamento si debba applicare solamente in caso di aumento dell’indice dei prezzi. L’esplicito richiamo, però, che si fa al testo dei singoli accordi territoriali, indica che è necessario verificare all’interno di ciascun accordo quale formula venga utilizzata.

Il momento della disdetta in un contratto di locazione è sempre un momento delicato.

Gli inquilini ci chiedono quale procedura seguire, i proprietari restano spesso spiazzati e non sanno bene come comportarsi.

In questo caso, siamo stati contattati da Gloria, conduttrice che deve cambiare casa, che ci chiede un aiuto sulle  procedure corrette da seguire, per non commettere errori.

Ciao mi chiamo Gloria e vivo in un appartamento in affitto con un contratto 3+2 a canone concordato dal 2011.
Ho deciso di cambiare lavoro e città, e il primo passo da compiere è lasciare la casa in cui alloggio.
Mi chiedo:
posso farlo?
Vanno seguite particolari procedure per la disdetta?
Il proprietario può pretendere una penale nel caso in cui l’affitto duri meno di quanto indicato nel contratto?

Vi ringrazio per l’aiuto che potrete darmi.
Gloria

Cara Gloria,
è la Legge 431/1998 che prevede, all’articolo 6 che “il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.

La risposta alla tua prima domanda quindi, è: sì, puoi recedere anticipatamente dal contratto in essere.

Il primo aspetto da verificare, è il tempo di preavviso per la disdetta previsto dal tuo contratto.

I sei mesi indicati dalla legge sono derogabili, quindi potreste aver pattuito un periodo inferiore (tipo tre mesi).

Sempre nel contratto dovresti trovare l’articolo relativo alla procedura da seguire che in sintesi è la seguente. Occorre, rispettando il termine di preavviso, inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario della casa, comunicando l’intenzione di lasciare l’appartamento, indicando i “gravi motivi” (non specificati dalla legge e quindi riconducibili a motivi di lavoro o di salute, che siano imprevedibili, involontari e sopravvenuti), che lo spingono a recedere dal contratto.

Il proprietario, nel caso in cui la disdetta sia inviata nei tempi, il canone di locazione sia stato pagato fino all’ultimo mese, in assenza di danni all’appartamento, non può chiedere alcun tipo di “penale” per la risoluzione anticipata e non può opporsi ad essa.

Speriamo di essere stati utili e di aver aiutato Gloria a risolvere la sua situazione.
Se avete dubbi su come dare disdetta al vostro contratto di locazione, inviateci una mail a info@homingimmobilaire.it e vi aiuteremo noi!

IL prezzo è determinante per la vendita

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto alcune norme che interessano i proprietari di immobili. e che  vanno a toccare alcuni aspetti fiscali della locazione che si spera possano favorire quella che noi definiamo “la riapertura della case chiuse

IMU

Per quanto riguarda l’IMU, la Legge di stabilità riduce del 50% la base imponibile per calcolarla, nel caso di immobili concessi in comodato d’uso a figli o genitori, purché il contratto sia regolarmente registrato e il comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano e risieda nel medesimo Comune dell’immobile oggetto del comodato.

È previsto uno sconto del 25% sull’ IMU e sulla TASI (se dovuta) per gli immobili che vengono concessi in locazione con un contratto a canone concordato (ricordiamo che a Caserta l’aliquota dell’IMU è al 8,10‰).

È  abolita sui terreni agricoli e “imbullonati” cioè i macchinari utilizzati dalle aziende per le attività produttive che sono ancorati al suolo.

TASI

La novità della Legge di stabilità del 2016 riguarda l’abolizione della TASI su tutte le prime case, ad eccezione di quelle accatastate come A/1, A/8, A/9 e cioè, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio artistico e storico.

Il funzionamento della cedolare secca non è ancora molto chiaro per i proprietari di case in affitto. In molti non hanno chiaro in quali casi hanno diritto ad applicare lo sconto fiscale con l’aliquota del 10%.

Chi è interessato da questo provvedimento?

1. Nel caso di contratti a canone concordato 3+2.
Lo sconto fiscale vale solo per locatori che abbiano stipulato contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa e che rispettino gli accordi territoriali.

2. Nel caso di contratti già stipulati a canone concordato con cedolare secca.
In questo caso, il vantaggio è automatico. Il proprietario non dovrà fare nulla, sarà il commercialista ad indicare la scelta dell’opzione e le specifiche del contratto con la dichiarazione dei redditi.

3. Nel caso di contratti a canone concordato stipulati senza l’opzione della cedolare secca.
Entro il termine del pagamento dell’imposta di registro annuale, il proprietario può decidere di optare per la cedolare secca, rispettando la procedura prevista dalla legge. E cioè:
– inviare una lettera raccomandata all’inquilino,
– presentare la scelta dell’opzione all’Agenzia dell’Entrate, rientrando così nel caso precedente (sarà il commercialista ad indicare scelta dell’opzione e tipologia di contratto nella dichiarazione dei redditi)

4. Nel caso di contratti liberi, l’aliquota della cedolare secca resta al 21% e non è possibile avvantaggiarsi dell’ulteriore sconto fiscale.
Qualora, dopo aver fatto gli opportuni calcoli, con l’assistenza di un esperto, il locatore volesse optare per la cedolare secca, dovrebbe prima risolvere anticipatamente il contratto 4+4, per stipularne uno nuovo a canone concordato. Anche in questo caso vanno rispettate le procedure previste dalla legge già descritte.