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La cedolare secca sui redditi da locazione è stata una novità difficilmente capita.

Al suo ingresso sulla scena italiana, è stata considerata più una misura per far emergere l’evasione fiscale, che una misura per incentivare il mercato immobiliare.

Passati un paio di anni, il meccanismo è stato compreso meglio e anche dal punto di vista legislativo si è puntato sulla cedolare secca per rilanciare il settore immobiliare.

A fronte di canoni di locazione che tendono ad abbassarsi, occorre fare in modo che i proprietari di immobili considerino conveniente affittare, incentivandoli dal punto di vista della tassazione e della fiscalità.

Per questo motivo già nel corso del 2013 le aliquote della cedolare secca sono state abbassate dal 19% al 15%. Tuttavia occorre fare attenzione, in quanto non tutti possono godere di questo abbassamento di aliquota. L’aliquota al 15% può essere sfruttata solo da coloro i quali decidono di optare per i contratti a canone concordato.

Oggi vogliamo soffermarci su un altro aspetto.

Attualmente l’aliquota della cedolare secca per chi opta per i contratti a canone concordato è scesa al 10%.

Perché è una priorità aggiornare gli accordi territoriali?
1. Consentirebbe a tutti i cittadini proprietari di usufruire di questa forma di tassazione, che porta ad un risparmio fiscale, a prescindere dal luogo in cui si trova il proprio immobile, e anche per i contratti già in essere.

2. Convincerebbe molti proprietari riluttanti a dare in affitto le proprie seconde o terze case.

3. Permetterebbe un effetto calmierante del mercato. Mentre in precedenza l’effetto calmierante era necessario, visto il crescere dei canoni, adesso tale effetto serve a mantenere equilibrati i canoni, senza ribassi eccessivi, dando comunque vantaggi agli inquilini.

4. Consentirebbe anche agli inquilini di avere un piccolo risparmio. Parliamo delle imposte di registro annuali, dei bolli, e della possibilità che il canone non sia adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT.

5. Consentirebbe una maggiore diffusione delle tipologie contrattuali diverse dal contratto libero.
Il nostro consiglio, per tutti i locatori, è di verificare la possibilità di applicare con convenienza il canone concordato, anche modificando la forma contrattuale ove possibile.

Per interpretare gli accordi territoriali esistenti, ed essere aiutati nei calcoli, contattateci inviando una mail a info@homingimmobiliare.it

Cos'è il deposito cauzionale

Un argomento ricorrente con i nostri clienti, è il deposito cauzionale.

Anche su questo argomento circolano tante informazioni errate. I locatori ad esempio pensano che possa essere trattenuto a titolo di penale in caso di recesso anticipato. Gli inquilini, invece, non ne capiscono il funzionamento e pensano si tratti di “mensilità di canone anticipate” e confondono il deposito con la “caparra”.

Ma in cosa consiste il deposito cauzionale e come funziona? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

La legge.

Il deposito cauzionale è previsto per tutelare il locatore da eventuali danni arrecati all’appartamento dall’inquilino e, più in generale, da ogni inadempienza dello stesso.
L’art.11 della legge 392/1978 (la Legge sull’equo canone) dispone che l’entità del  deposito cauzionale non possa superare le tre mensilità di canone  e che debba essere sempre produttiva di interessi legali. Questa norma è ancora valida per i contratti cosiddetti a canone concordato e per i contratti ad uso diverso dall’abitativo.

Per il contratto 4+4, tale disposizione si ritiene superata dalla Legge 431/1998 Legge di riforma degli affitti. Per questo motiovo, è possibile per le parti decidere entità e produttività del deposito cauzionale.

La pratica.

Il deposito viene rilasciato alla stipula del contratto e può essere versato, in contanti (se di importo fino ai 3000,00€), con libretto bancario o postale, con garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Tali somme dovranno essere restituite solo al momento del rilascio dell’appartamento da parte dell’inquilino e dopo aver verificato che l’inquilino abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
Se il locatore non procede a tale restituzione, il conduttore ha 10 anni per far valere il suo diritto in sede giudiziale. Se invece ci sono danni dimostrabili, in caso di mancata restituzione, l’inquilino rischia di incorrere solo in spese e lunghe procedure giudiziali, ma alla fine il giudice non potrà che dargli torto.

Per velocizzare queste pratiche, consigliamo sempre di fare un verbale di consegna dell’immobile sotto forma di foto o video: in questo modo è più difficile contestare lo stato dell’appartamento.

Hai ancora dubbi o domande sul deposito cauzionale? Mandaci una mail a info@homingimmobiliare.it